La figura del coordinatore per la sicurezza sul lavoro è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 81/08, il quale ha stabilito l’obbligo di nominare un professionista che abbia il compito di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante tutte le fasi dell’attività lavorativa. In particolare, sono previsti due tipi di coordinatore: quello per la sicurezza in fase di progettazione e quello per la sicurezza in fase di esecuzione. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ha il compito di intervenire sin dalle prime fasi del processo produttivo, ovvero durante lo sviluppo del progetto. La sua attività consiste nell’analizzare gli elementi tecnici ed organizzativi del progetto al fine di prevenire potenziali rischi eccessivi o non necessari. In altre parole, questo tipo di coordinatore si occupa soprattutto degli aspetti teorici relativi alla costruzione o all’allestimento dell’impianto industriale. Al contrario, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione interviene quando i lavori sono già stati avviati. Questo professionista deve verificare che gli operatori stiano adottando le misure preventive indicate nel Piano Operativo (PSC) o nel Piano Organizzativo (POS), fornendo anche eventualmente indicazioni aggiuntive qualora ritenesse necessario migliorarle. In sintesi quindi, mentre il primo agisce a monte del processo, il secondo interviene a valle. In ogni caso, entrambi hanno come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell’area interessata dal cantiere o dall’impianto.
Le differenze tra Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione