L’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, riguarda la formazione professionale dei lavoratori. L’obiettivo principale di questa normativa è quello di garantire che ogni lavoratore abbia le competenze e le conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo sicuro ed efficiente. La formazione prevista dall’articolo 37 riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla tipologia di attività svolta. In particolare, l’obbligo di formazione si applica ai nuovi assunti, ma anche a coloro che cambiano mansioni o vengono trasferiti in un altro reparto dell’azienda. La formazione deve essere organizzata e gestita dall’azienda stessa, che ha l’onere di individuare i contenuti formativi più adatti alle esigenze dei propri dipendenti. Inoltre, l’azienda deve fornire ai propri collaboratori tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza sul lavoro e sui rischi connessi alla propria attività. L’articolo 37 prevede anche la possibilità per i datori di lavoro di avvalersi della consulenza di enti esterni specializzati nella formazione professionale. Questi enti possono fornire supporto nella progettazione e realizzazione delle attività formative, nonché nelle verifiche degli apprendimenti acquisiti dai lavoratori. In sintesi, la formazione professionale prevista dall’articolo 37 rappresenta una importante opportunità per migliorare la qualità del lavoro e aumentare la sicurezza sul posto di lavoro. La sua corretta applicazione richiede un impegno condiviso tra lavoratori e datori di lavoro, che devono collaborare per individuare le esigenze formative specifiche del proprio contesto aziendale.
La formazione professionale nell’articolo 37